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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la pubblica istruzione entro il mese di marzo di
ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare
corso di studi, a ciascuna universita' o istituto di istruzione
universitaria, suddivisi tra studenti residenti nella sede
dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni, ripartisce per
ogni singola sede il fondo destinato dal piano quinquennale della
scuola all'assegno di studio universitario per l'anno accademico
successivo.
Il consiglio di amministrazione dell'opera di ciascuna universita'
o di istituto di istruzione universitaria, provvede, entro il 31
maggio, alla ripartizione della somma assegnata tra le facolta' per i
singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti
regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.
Le somme stanziate sono versate alle singole opere nelle seguenti
quote: una rata bimestrale entro il 31 ottobre, una rata bimestrale
entro il 28 febbraio e il residuo entro il 30 aprile.