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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la corresponsione di contributi sugli interessi, R favore degli
istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di
esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28
febbraio 1967, n. 131, e' assegnata al Mediocredito centrale la somma
di 45 miliardi di lire ripartita come segue:
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969,
1970 e 1971;
lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.
La somma suddetta, e' corrisposta al Mediocredito centrale ad
integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione
di contributi sugli interessi e sara' tenuta dall'Istituto, fino
all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria
centrale dello Stato.