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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132,
compatibilmente con le esigenze di servizio, possono autorizzare
personale medico e tecnico di ruolo a prestare attivita' in Paesi in
via di sviluppo, al fine di contribuire al loro progresso nel campo
sanitario.