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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli allievi dell'accademia della guardia di finanza, delle
accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e
dell'accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e'
attribuito, a decorrere dal primo del mese successivo a quello di
entrata in vigore della presente legge, un assegno giornaliero
d'importo pari alla meta' della paga iniziale lorda del finanziere in
ferma volontaria, in sostituzione dell'indennita' giornaliera di cui
al primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580,
al primo comma dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877,
ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405,
che e' soppressa.
Nelle disposizioni in cui ricorre la denominazione di indennita'
giornaliera, per gli allievi delle accademie di cui al precedente
comma, deve intendersi sostituita a tale denominazione quella di
assegno giornaliero.
Nella nuova misura dell'assegno restano assorbite le spese per
l'acquisto di libri consigliati dal corpo insegnante per
l'applicazione agli allievi dell'accademia militare dell'esercito
dell'articolo 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273.