Legge Ordinaria n. 241 del 26/05/1969 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1969 n. 136)
Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  facilitazioni  di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del
testo  unico  delle  leggi  per l'elezione della Camera dei deputati,
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali
e comunali.
  Gli  oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni
comunali,   provinciali  e  regionali  saranno  rimborsati  a  titolo
specifico  dal  bilancio  dello  Stato  alla  Azienda  autonoma delle
ferrovie  dello  Stato,  secondo  le  norme  stabilite dalla legge 29
novembre 1957, n. 1155.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)