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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'onere annuo previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1967,
n. 621, e' ridotto da lire 4.850.000.000 a lire 3.800.000.000.
In conseguenza, a partire dall'anno finanziario 1968, a modifica
dell'articolo 2 della citata legge n. 621, il limite di spesa annuo
relativo alle prestazioni straordinarie del personale
dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui
all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e' ridotto di lire 2.250.000.000
anziche' di lire 3.300.000.000.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1969
SARAGAT
RUMOR - MAZZA -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA