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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n.
46, e' sostituito dal seguente:
"Ha, inoltre, diritto a pensione di riversibilita' la vedova del
pensionato dello Stato, purche' il matrimonio, qualora sia posteriore
alla cessazione del servizio, sia stato contratto dal pensionato
prima del compimento del settantaduesimo anno di eta' e sia durato
almeno due anni e se la differenza di eta' fra i coniugi non sia
maggiore di anni venti. Si prescinde dalle suddette condizioni
qualora il matrimonio sia stati) contratto dal pensionato prima del
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', o qualora dal
matrimonio sia nata prole, anche se postuma".