Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, e' aggiunto il
seguente comma:
"Per le unita' immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto
edilizio urbano il reddito imponibile e' determinato, fino a quando
non sara' avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita
catastale aggiornata attribuita alle unita' immobiliari similari gia'
censite in catasto".