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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'onere costituito dai contributi relativi alle assicurazioni
contro le malattie e per l'invalidita' e vecchiaia dei coltivatori
diretti, per i quali e' stato disposto l'esonero dal pagamento, a
seguito della catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, con decreti
ministeriali 9 dicembre 1964 e 21 luglio 1966, ai sensi dell'articolo
20 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dell'articolo 3 del
decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, convertito nella legge 9
febbraio 1966, n. 20, e' assunto a carico dello Stato.