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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'anno 1969 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei
carabinieri e del ruolo normale di artiglieria sono fissate
rispettivamente in 84 e 97.
Le promozioni che risultano eccedenti il numero stabilito dalla
tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1 gennaio
1969.
Dette promozioni sono effettuate formando le necessarie vacanze
mediante promozioni a tenente colonnello.