Legge Ordinaria n. 260 del 26/05/1969 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1969 n. 142)
Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e alla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'anno  1969  le promozioni al grado di maggiore dell'Arma dei
carabinieri   e   del  ruolo  normale  di  artiglieria  sono  fissate
rispettivamente in 84 e 97.
  Le  promozioni  che  risultano  eccedenti il numero stabilito dalla
tabella  n.  1  annessa  alla  legge  12  novembre  1955,  n. 1137, e
successive  modificazioni, sono disposte con decorrenza dal 1 gennaio
1969.
  Dette  promozioni  sono  effettuate  formando le necessarie vacanze
mediante promozioni a tenente colonnello.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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