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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione prevista nel primo
comma dell'articolo 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580, saranno
determinate con decreto interministeriale dei Ministri per
l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e
foreste e per la sanita', da emanare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.