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La Camera dei deputati ed il Senato) della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il limite di impegno di Lire 300.000.000 per la
concessione in favore dell'istituto nazionale per le case degli
impiegati dello Stato del contributo del 5 per cento ai sensi della
legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'istituto medesimo
contrarra' con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri
enti, per la costruzione di alloggi da assegnarsi in locazione
semplice al personale dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Detti alloggi sono riservati alle speciali esigenze di servizio
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della
Azienda di Stato per i servizi telefonici e dovranno essere assegnati
ai dipendenti delle dette aziende autonome.
L'assegnazione puo' essere disposta solo limitatamente al periodo
in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono
situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il
personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio
alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Gli alloggi medesimi sono esclusi dalla cessione in proprieta'
prevista dalle norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.
I mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello
Stato contrarra' a norma del presente articolo sono garantiti dallo
Stato, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista
dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165.