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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per far fronte al suo
disavanzo di gestione per l'esercizio 1968, e' autorizzata ad
emettere obbligazioni fino a concorrenza di un ricavo netto
complessivo pari alla occorrente somma di lire 258.034.000.000.