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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dal 1 maggio 1969, ed in attesa che l'assistenza di
malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani
occupati in Svizzera sia definita mediante apposito accordo tra il
Governo italiano e il Governo svizzero, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di
malattia di Trento e di Bolzano provvedono all'assistenza di malattia
nei confronti dei familiari residenti in Italia dei lavoratori
occupati in Svizzera, nonche' dei lavoratori frontalieri ivi occupati
e dei loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti
l'assistenza stessa per altro titolo in virtu' di assicurazione
obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.