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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il graduato di truppa dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica incorre nella perdita del grado per una delle
seguenti cause:
1) perdita della cittadinanza;
2) assunzione in servizio, non autorizzata, in forze armate di
Stati esteri;
3) assunzione in servizio con qualsiasi grado in forza armata
diversa da quella di appartenenza o nella guardia di finanza o nel
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di
custodia delle carceri, ovvero nella forza armata di appartenenza con
grado inferiore a quello rivestito;
4) interdizione giudiziale o inabilitazione;
5) irreperibilita' accertata;
6) violazione del giuramento o altri motivi disciplinari, previo
giudizio della commissione di disciplina;
7) condanna:
a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare,
importi la pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di
cui agli articoli 396 e 399 del codice penale, quando la condanna
importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero una
delle altre pene accessorie previste ai numeri 2) e 5) del primo
comma dell'articolo 19 del codice penale.
Ferma la disposizione della lettera b) dell'articolo 35 della legge
18 ottobre 1961, n. 1168, la perdita del grado e' disposta con
determinazione ministeriale e decorre dalla data della determinazione
stessa nei casi di cui ai numeri 1), 5) e 6), dalla data di
assunzione del servizio nei casi di cui ai numeri 2) e 3) e dal
giorno del passaggio in giudicato della sentenza nei casi in cui ai
numeri 4) e 7).