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Legge Ordinaria n. 31 del 26/02/1969 (Pubblicata nella G.U. del 12 marzo 1969 n. 65)
Proroga del termine fissato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia nonchè l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge
29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26
maggio 1966, n. 311, e' prorogato fino al 31 dicembre 1972.