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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge
29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26
maggio 1966, n. 311, e' prorogato fino al 31 dicembre 1972.