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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero della difesa ha facolta' di arruolare a domanda nel
Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) I giovani licenziati presso
gli istituti professionali di Stato, o legalmente riconosciuti, per
le attivita' marinare ovvero per l'industria e l'artigianato,
ammettendoli alle seguenti ferme, in luogo di quella di anni sei
stabilita dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368:
a) licenziati dalle sezioni "padroni marittimi": ferma di anni 4;
b) licenziati dalle sezioni "meccanici e motoristi navali",
"elettricisti di bordo", "radiotelegrafisti di bordo": ferma di anni
3.
Il numero dei giovani da arruolare in base al precedente comma e'
stabilito di volta in volta dal Ministero della difesa nei limiti dei
posti disponibili nella forza organica dei gradi da conferire agli
idonei al termine del tirocinio previsto dal primo comma
dell'articolo 2 della presente legge.