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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo di lire 3.000.000, disposto con legge 29
dicembre 1956, n. 1535, a favore dell'Associazione internazionale di
archeologia classica, con sede in Roma, e' elevato a lire 6.000.000 a
decorrere dall'anno finanziario 1968.