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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'anno finanziario 1968, le somme da corrispondere
all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in relazione alle
prestazioni dalla stessa effettuata per conto di Amministrazioni
dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire
1.500.000.000, inscritto al capitolo n. 3221 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro.