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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia
necessario per esigenze della circolazione o per la sicurezza
dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumita', puo',
sentite le amministrazioni comunali interessate, sopprimere le
comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti sulle strade
ferrate dello Stato, espropriando i diritti di transito sui passaggi
stessi.
In caso di interclusione di fondi, l'Azienda dovra' o ricostituire,
a proprie spese, in convenienti condizioni di comodita' e sicurezza,
le comunicazioni soppresse, ovvero deviarle su strade pubbliche o
private, anche con attraversamento di fondi intermedi.
Nei casi previsti dal presente articolo si applicano le norme
vigenti in tema di esproprio per le opere interessanti l'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato.