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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facolta' del
questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di
licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo,
apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco
dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il
rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e puo'
essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica
sicurezza.
La validita' della licenza e' subordinata al pagamento della tassa
annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato
pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 di
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1
marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO - REALE
Visto, il Guardasigilli: GAVA