Legge Ordinaria n. 323 del 18/06/1969 (Pubblicata nella G.U. del 8 luglio 1969 n. 170)
Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  l'esercizio  dello  sport  del  tiro a volo e' in facolta' del
questore,  ferma  restando  l'osservanza delle disposizioni contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,
rilasciare  a  chi  ne  faccia  richiesta,  qualora sia sprovvisto di
licenza  di  porto  d'armi  lunghe da fuoco concessa ad altro titolo,
apposita  licenza  che  autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco
dal  domicilio  dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il
rilascio  di  detta  licenza  non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
  La  licenza  ha  la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e puo'
essere  revocata  dal  questore  a  norma  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza.
  La  validita' della licenza e' subordinata al pagamento della tassa
annuale  di  concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato
pagamento  si  applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 10 di
testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1
marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 giugno 1969

                               SARAGAT

                                              RUMOR - RESTIVO - REALE

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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