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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'attivita' dei comitati regionali per la programmazione economica,
istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive
modificazioni e integrazioni, e' prorogata sino al 31 dicembre 1969.
Alle spese di funzionamento dei comitati indicati al precedente
comma ed a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli
studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi si
applicano le disposizioni dello articolo 1 della legge 14 novembre
1962, n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2
della legge 2 aprile 1964, n. 188 e dall'articolo 2 della legge 10
giugno 1965, n. 618, dell'articolo 14, primo comma, della legge 27
febbraio 1967, n. 48, nonche' dell'ultimo comma dell'articolo 1 della
legge 5 febbraio 1968, n. 86.
Le aperture di credito disposte a favore dei prefetti, ai sensi
dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 14 novembre 1962, n. 1619,
quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965,
n. 618, per il pagamento delle spese di cui al comma precedente, sono
commutabili in quietanza di contabilita' speciale.