Legge Ordinaria n. 375 del 10/07/1969 (Pubblicata nella G.U. del 18 luglio 1969 n. 181)
Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  numero  delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali
delle  armi,  quale  risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12
novembre  1955,  n.  1137, e successive modificazioni, e' fissato per
ciascuno  degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 in 56 per la fanteria, 5
per  la  cavalleria e 32 per l'artiglieria. Le promozioni annuali che
risultano  eccedenti  al  numero  stabilito per ciascun ruolo normale
delle armi dalla suindicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza
dal 1 gennaio dei suddetti anni.
  Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a
valutazione  ai  fini  della formazione dei quadri di avanzamento per
ciascuno  degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 e' fissato in 167 per il
ruolo  normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria, 65
per quello di artiglieria.
  Le   eccedenze   organiche   nel   grado  di  colonnello  derivanti
dall'applicazione  della presente legge sono riassorbite, a decorrere
dal  1  gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause diverse
da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
  In  deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III. (Ruolo
normale  dell'arma  di  fanteria),  IV  (Ruolo  normale  dell'arma di
cavalleria),  V  (Ruolo  normale  dell'arma  di  artiglieria),  della
tabella  n.  1  annessa  alla  legge  12  novembre  1955,  n. 1137, e
successive   modificazioni,  il  numero  dei  colonnelli  non  ancora
valutati  da  ammettere  a  valutazione  ai fini della formazione dei
quadri  di  avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 e' determinato
sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora
valutati,  diminuito  delle  eccedenze verificatesi per effetto delle
promozioni di cui al precedente primo comma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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