Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali
delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12
novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' fissato per
ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 in 56 per la fanteria, 5
per la cavalleria e 32 per l'artiglieria. Le promozioni annuali che
risultano eccedenti al numero stabilito per ciascun ruolo normale
delle armi dalla suindicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza
dal 1 gennaio dei suddetti anni.
Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a
valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per
ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 e' fissato in 167 per il
ruolo normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria, 65
per quello di artiglieria.
Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti
dall'applicazione della presente legge sono riassorbite, a decorrere
dal 1 gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause diverse
da quelle indicate nelle lettere a) e d) dell'articolo 44 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
In deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III. (Ruolo
normale dell'arma di fanteria), IV (Ruolo normale dell'arma di
cavalleria), V (Ruolo normale dell'arma di artiglieria), della
tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, il numero dei colonnelli non ancora
valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei
quadri di avanzamento per gli anni 1970, 1971 e 1972 e' determinato
sulla base di un quinto del numero degli stessi colonnelli non ancora
valutati, diminuito delle eccedenze verificatesi per effetto delle
promozioni di cui al precedente primo comma.