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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1240,
recante proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di
attivita' professionali, commerciali, o artigiane o ad uso di
albergo, pensione o locanda, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo
comma, 6, primo comma, e 7 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460,
convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, e' prorogato al 31
dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive. Alla stessa
data del 31 dicembre 1969 e' prorogato il termine del 31 dicembre
1968 previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 18 novembre 1966, n.
976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
Il vincolo alberghiero previsto dall'articolo 5 del decreto-legge
27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n.
628, e' prorogato al 31 dicembre 1970.
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti articoli:
1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies:
Art. 1-bis. - Il termine del 30 giugno 1969 previsto dal primo e
secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1967, n.
460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628, e' prorogato al
31 dicembre 1969 o alle scadenze consuetudinarie successive.
Alla stessa data del 31 dicembre 1969 e' prorogato il blocco dei
canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad abitazione per gli
alloggi che non abbiano le caratteristiche di quelli esclusi alla
data del 31 dicembre 1967 dal blocco medesimo, e che non siano
occupati da conduttori o sub conduttori che versino nelle condizioni
previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27
giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 628.
Art. 1-ter. - I contratti di locazione e di sublocazione di
immobili urbani adibiti ad abitazione, gia' prorogati a norma
dell'articolo 2-bis della legge 28 luglio 1967, n. 628, sono
ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1969.
Art. 1-quater. - La sospensione dell'applicazione dell'articolo 608
del codice di procedura civile relativamente al rilascio di immobili
locati ad uso di abitazione, prevista dal primo comma dell'articolo
10 della legge 28 luglio 1967, n. 628, e' prorogata al 30 giugno
1970.
Art. 1-quinquies. - Il primo comma dell'articolo 10-bis della legge
28 luglio 1967, n. 628, e' sostituito dal seguente: "Il pretore su
istanza del conduttore che non sia moroso, con le formalita' di cui
al terzo comma dello articolo precedente, puo' prorogare per piu'
volte e per non piu' di 18 mesi complessivamente la data di
esecuzione fissata ai sensi e nelle ipotesi di cui all'ultimo comma
dell'articolo stesso, quando permangono gravi motivi valutati a norma
dei criteri ivi previsti".
Art. 1-sexies. - Per quanto non e' previsto dai precedenti articoli
continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge
28 luglio 1967, n. 628.