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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1969, la misura dell'assegno
integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968,
n. 249, e' elevata ad un importo ragguagliato all'otto per cento
dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali, assicurando,
al personale a pieno impiego, un minimo di lire 8.000.
Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il
tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti
stabiliti dal precedente comma, la attribuzione e la misura
dell'elevazione dell'assegno integrativo mensile di cui alla presente
legge nei riguardi dei personali indicati all'articolo 18 della legge
18 marzo 1968, n. 249.