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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al primo comma dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e
dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte in
fine le seguenti parole:
"L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sara'
conteggiato in occasione del successivo avanzamento".