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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il termine previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93,
e' prorogato al 16 dicembre 1969.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 18 luglio
1969.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1969
SARAGAT
RUMOR - GUI - RESTIVO
- GAVA
Visto, il Guardasigilli; GAVA