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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234,
recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni
prodotti agricoli, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Al decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sono apportate le
seguenti modificazioni:
l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Le commissioni provinciali di cui al successivo articolo 11
stabiliscono, per singole zone, le rese medie di produzione in olive
e in olio e indicano i livelli massimi di tali rese conseguibili
nelle zone stesse.
"Tali rese medie dovranno essere determinate entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234.
Esse saranno rese pubbliche attraverso gli albi pretori delle sedi
comunali entro 15 giorni dalle definizioni provinciali.
"Qualora la quantita' del prodotto indicato nelle domande di
integrazione di prezzo superi quella corrispondente alle quantita'
desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti
dalla commissione provinciale, il quantitativo di olio ammissibile
all'integrazione e' determinato, sulla base di opportuni controlli,
dalla commissione medesima. I provvedimenti conseguenti sono resi
pubblici con le modalita' previste al comma precedente.
"Nelle domande di integrazione di prezzo debbono essere indicati
l'oleificio presso cui e' stato ottenuto l'olio cui si riferisce la
domanda e le date in cui e' stata effettuata la molitura delle olive.
I produttori che abbiano venduto le olive debbono indicare il nome
dell'acquirente e le quantita' vendute";
all'articolo 5, primo comma, dopo le parole: "il proprietario delle
olive", sono aggiunte le altre: "ed il produttore delle medesime";
all'articolo 5, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonche' copia a ricalco delle pagine dei registri medesimi per la
parte concernente la decade cui si riferiscono i predetti dati
riassuntivi";
il primo ed il terzo comma dell'articolo 7 sono abrogati;
il secondo comma dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Per le esigenze anzidette possono essere comandati, presso
l'azienda e gli uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti
di altre amministrazioni dello Stato nonche' di enti pubblici
operanti nel settore dell'agricoltura. L'onere del personale
comandato e' assunto dalla azienda";
i primi due commi dell'articolo 11 sono sostituiti dal seguente:
"In ciascuna provincia produttrice di olio di oliva e' istituita,
presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una commissione,
nominata con decreto prefettizio, costituita:
1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;
2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione in qualita' di
vice presidente;
3) da due funzionari tecnici dell'Ispettorato agrario provinciale
e da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;
4) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato;
5) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo
rappresentante;
6) dal presidente dell'ente di sviluppo o da un suo
rappresentante, limitatamente alle province in cui operi detto ente;
7) da 5 rappresentanti di produttori olivicoli, di cui uno, dove
esista, presidente di cooperativa olivicola, scelti dal prefetto su
designazione delle organizzazioni di categoria";
all'articolo 11, terzo comma, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:
"Le adunanze della commissione sono valide con lo intervento di sei
membri escluso il presidente";
all'articolo 11, quinto comma, e' aggiunta la seguente lettera:
"g) stabilire per singole zone la resa media in olive e la resa
media in olio, per periodi di lavorazione".
Il primo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della corresponsione dell'integrazione di prezzo, i
produttori agricoli interessati sono tenuti a comunicare agli
ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio,
per il raccolto 1968-69, entro i termini e con le modalita' stabiliti
con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste i dati e le
notizie occorrenti all'esatta individuazione dei fondi ove si
producono le olive, dell'estensione della superficie aziendale
coltivata ad oliveto e del numero delle piante, degli ordinamenti
colturali nonche' dei sistemi e dei rapporti di conduzione".
Il quinto comma dell'articolo 3 e' soppresso.
Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - Su richiesta dell'interessato, al momento della
domanda di integrazione, il pagamento dell'integrazione di prezzo
sara' effettuato a mezzo di vaglia postale od assegno circolare
intestato al produttore ed inviato al domicilio dichiarato nella
domanda stessa".
Il terzo comma dell'articolo 4 e' soppresso.
Il secondo comma dell'articolo 6 e' soppresso.
Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - Non e' ammesso ricorso avverso i provvedimenti di
liquidazione delle integrazioni di prezzo qualora il relativo importo
sia stato riscosso".
"Art. 6-ter. - All'articolo 5, primo comma, della legge 13 maggio
1966, n. 303, sono aggiunte le seguenti lettere:
i) dal direttore generale della bonifica e della colonizzazione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
l) dal direttore generale dei miglioramenti fondiari e servizi
speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
m) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste".
Al primo comma dell'articolo 9 le parole: "la somma complessiva di
lire 3.400 milioni" sono sostituite dalle altre: "La somma
complessiva di lire 3.000 milioni".
Dopo il primo comma dell'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Per gli oneri di carattere generale, derivanti al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione del presente
decreto, e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno
1969.
Negli oneri di carattere generale, di cui al precedente comma, sono
compresi anche quelli conseguenti alla applicazione delle norme
dell'articolo 42 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912,
convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143".
Il secondo comma dell'articolo 12 e' soppresso.