Legge Ordinaria n. 5 del 12/02/1969 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1969 n. 41)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, recante norme relative alla integrazione di prezzo per taluni prodotti agricoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234,
recante  norme  relative  alla  integrazione  di  prezzo  per  taluni
prodotti agricoli, con le seguenti modificazioni:

  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  "Al  decreto-legge  21  novembre  1967,  n.  1051,  convertito, con
modificazioni,  nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, sono apportate le
seguenti modificazioni:

  l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Le  commissioni  provinciali  di  cui  al  successivo  articolo 11
stabiliscono,  per singole zone, le rese medie di produzione in olive
e  in  olio  e  indicano  i livelli massimi di tali rese conseguibili
nelle zone stesse.
  "Tali  rese medie dovranno essere determinate entro 30 giorni dalla
data   di   entrata   in   vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234.
  Esse  saranno rese pubbliche attraverso gli albi pretori delle sedi
comunali entro 15 giorni dalle definizioni provinciali.
  "Qualora  la  quantita'  del  prodotto  indicato  nelle  domande di
integrazione  di  prezzo  superi quella corrispondente alle quantita'
desumibili  dall'applicazione  degli  indici  di resa media stabiliti
dalla  commissione  provinciale,  il quantitativo di olio ammissibile
all'integrazione  e'  determinato, sulla base di opportuni controlli,
dalla  commissione  medesima.  I  provvedimenti conseguenti sono resi
pubblici con le modalita' previste al comma precedente.
  "Nelle  domande  di  integrazione di prezzo debbono essere indicati
l'oleificio  presso  cui e' stato ottenuto l'olio cui si riferisce la
domanda e le date in cui e' stata effettuata la molitura delle olive.
I  produttori  che  abbiano venduto le olive debbono indicare il nome
dell'acquirente e le quantita' vendute";
  all'articolo 5, primo comma, dopo le parole: "il proprietario delle
olive", sono aggiunte le altre: "ed il produttore delle medesime";
  all'articolo  5,  ultimo  comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonche'  copia  a  ricalco delle pagine dei registri medesimi per la
parte  concernente  la  decade  cui  si  riferiscono  i predetti dati
riassuntivi";
  il primo ed il terzo comma dell'articolo 7 sono abrogati;
  il secondo comma dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
  "Per   le  esigenze  anzidette  possono  essere  comandati,  presso
l'azienda e gli uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti
di  altre  amministrazioni  dello  Stato  nonche'  di  enti  pubblici
operanti   nel   settore   dell'agricoltura.  L'onere  del  personale
comandato e' assunto dalla azienda";
  i primi due commi dell'articolo 11 sono sostituiti dal seguente:
  "In  ciascuna  provincia produttrice di olio di oliva e' istituita,
presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una commissione,
nominata con decreto prefettizio, costituita:
    1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;
    2)  dall'ispettore  provinciale dell'alimentazione in qualita' di
vice presidente;
    3) da due funzionari tecnici dell'Ispettorato agrario provinciale
e da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;
    4) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato;
    5)  dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo
rappresentante;
    6)   dal   presidente   dell'ente   di   sviluppo  o  da  un  suo
rappresentante, limitatamente alle province in cui operi detto ente;
    7)  da 5 rappresentanti di produttori olivicoli, di cui uno, dove
esista,  presidente  di cooperativa olivicola, scelti dal prefetto su
designazione delle organizzazioni di categoria";
  all'articolo  11,  terzo  comma, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:
  "Le adunanze della commissione sono valide con lo intervento di sei
membri escluso il presidente";
  all'articolo 11, quinto comma, e' aggiunta la seguente lettera:
  "g)  stabilire  per  singole  zone la resa media in olive e la resa
media in olio, per periodi di lavorazione".
  Il primo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Ai  fini  della  corresponsione  dell'integrazione  di  prezzo,  i
produttori   agricoli  interessati  sono  tenuti  a  comunicare  agli
ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per territorio,
per il raccolto 1968-69, entro i termini e con le modalita' stabiliti
con  decreto  del Ministro per l'agricoltura e le foreste i dati e le
notizie   occorrenti  all'esatta  individuazione  dei  fondi  ove  si
producono   le  olive,  dell'estensione  della  superficie  aziendale
coltivata  ad  oliveto  e  del numero delle piante, degli ordinamenti
colturali nonche' dei sistemi e dei rapporti di conduzione".
  Il quinto comma dell'articolo 3 e' soppresso.
  Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
  "Art.  3-bis.  -  Su  richiesta  dell'interessato, al momento della
domanda  di  integrazione,  il  pagamento dell'integrazione di prezzo
sara'  effettuato  a  mezzo  di  vaglia  postale od assegno circolare
intestato  al  produttore  ed  inviato  al domicilio dichiarato nella
domanda stessa".
  Il terzo comma dell'articolo 4 e' soppresso.
  Il secondo comma dell'articolo 6 e' soppresso.
  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
  "Art.  6-bis.  -  Non e' ammesso ricorso avverso i provvedimenti di
liquidazione delle integrazioni di prezzo qualora il relativo importo
sia stato riscosso".
  "Art.  6-ter.  - All'articolo 5, primo comma, della legge 13 maggio
1966, n. 303, sono aggiunte le seguenti lettere:
    i)  dal  direttore generale della bonifica e della colonizzazione
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
    l)  dal  direttore  generale dei miglioramenti fondiari e servizi
speciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
    m) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste".
  Al  primo comma dell'articolo 9 le parole: "la somma complessiva di
lire   3.400   milioni"   sono  sostituite  dalle  altre:  "La  somma
complessiva di lire 3.000 milioni".
  Dopo il primo comma dell'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  "Per  gli  oneri  di  carattere  generale,  derivanti  al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste dall'attuazione del presente
  decreto,  e'  autorizzata  la  spesa di lire 400 milioni per l'anno
  1969.
Negli oneri di carattere generale, di cui al precedente comma, sono
compresi  anche  quelli  conseguenti  alla  applicazione  delle norme
dell'articolo   42   del  decreto-legge  9  novembre  1966,  n.  912,
convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143".
  Il secondo comma dell'articolo 12 e' soppresso.
 

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