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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini del raffronto previsto dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la
determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti
dalle imprese appaltatrici di servizi od opere per conto dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, sono da considerare lo stipendio
base della qualifica ferroviaria con la quale esiste piena
corrispondenza di mansioni, aumentato della indennita' integrativa
speciale di cui alla legge 21 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni, e la paga tabellare stabilita dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, aumentata dell'indennita' di contingenza,
vigenti alla data del 1 gennaio 1969, fermo restando il riferimento
al contratto collettivo nazionale piu' favorevole in presenza di piu'
contratti collettivi per la stessa categoria.