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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232,
recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle
alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:
Il titolo che precede l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Sospensione e proroga di termini".
All'articolo 1, primo comma, le parole: "Nei comuni colpiti dalle
alluvioni, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1968" sono
sostituite dalle altre: "Nei comuni colpiti dalle alluvioni,
smottamenti, frane e mareggiate, verificatisi nell'ultimo
quadrimestre del 1968";
nel secondo comma, dopo la parola: "fluviali" sono aggiunte le
altre: "e marittime";
dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"I contratti di locazione e di sublocazione stipulati nei comuni di
cui al primo comma sono prorogati al 30 aprile 1970".
All'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I termini di 90 giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della
legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli
rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore
puo' presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli
l'opposizione, sono ridotti a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni
fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di
risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero
alla data del 7 novembre 1968 nei comuni indicati ai sensi
dell'articolo 1";
al secondo comma, le parole: "a lire 100.000" sono sostituite dalle
altre: "a lire 300.000".
All'articolo 5, le parole: "oltre 18 mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto" sono sostituite dalle altre: "oltre il 30
giugno 1970".
All'articolo 7, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per le finanze ha facolta' di autorizzare, nei comuni
indicati ai sensi dell'articolo 1, la sospensione della riscossione
fino al 31 dicembre 1969 della imposta e sovrimposte sui terreni,
dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta e sovrimposte sul
reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei
fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile,
dell'imposta sulle societa', dell'imposta comunale sulle industrie, i
commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale
all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni,
dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di
consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e
provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli
incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di
miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria,
nonche' di tutte le addizionali ai predetti tributi";
nel secondo e nel terzo comma, le parole: "31 dicembre 1968" sono
sostituite dalle altre: "31 marzo 1969".
Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis. - Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e'
ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalita' dovute
per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di
questi sia coincisa con la data della calamita' e sempre che la
presentazione per la registrazione avvenga entro il 31 marzo 1969".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'articolo 1 si
applicano le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 primo,
secondo, quarto e quinto comma, e 32 della legge 31 maggio 1964, n.
357 e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.
Sono esenti dall'imposta generale sulla entrata e dalle relative
addizionali i corrispettivi degli appalti delle opere, delle
lavorazioni per il recupero delle materie prime e delle merci
danneggiate, nonche' le importazioni dall'estero e gli acquisti nello
Stato dei materiali, delle materie prime e dei prodotti necessari
alla ricostruzione della zona devastata e al ripristino delle scorte
distrutte.
L'esenzione di cui sopra, a favore delle lavorazioni per il
recupero delle materie prime e delle merci danneggiate, e' concessa
dal 5 novembre 1968 al 30 giugno 1969".
Dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis. - Le imprese che hanno avuto perdite per
danneggiamento o distruzione verificatesi nell'ultimo quadrimestre
del 1968 nelle zone di cui ai decreti previsti dall'articolo 1,
nonche' le imprese danneggiate dalle alluvioni e mareggiate
verificatesi nell'autunno 1966 nelle zone di cui ai decreti previsti
dall'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, possono
avvalersi del disposto di cui all'articolo 112 del testo unico sulle
imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 gennaio 1958, n. 645, ancorche' non costituite sotto forma di
societa' di capitali o comunque non tassabili in base a bilancio,
secondo i criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 dello
stesso testo legislativo.
Per i soggetti tassabili in base a bilancio in forza dell'articolo
104 del citato testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, non si applica la
condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico
su richiamato".
All'articolo 12, le parole: "agosto 1969" sono sostituite dalle
altre: "febbraio 1970".
All'articolo 13, il primo comma e' sostituito dal seguente:
Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle
popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al
precedente articolo 1 sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile,
dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le
professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle
industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta
camerale, dall'IGE e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare
il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e
dell'imposta sulle societa'".
Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:
"Art. 15-bis. - Con decorrenza 6 novembre 1968, agli operai e agli
apprendisti delle aziende artigiane sospesi dal lavoro in dipendenza
degli eventi calamitosi del 3 e 4 novembre 1968, verificatisi nei
comuni indicati nel decreto ministeriale 6 novembre 1968, emanato in
applicazione della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e' corrisposta una
integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione
globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non
prestato comprese fra le zero ore ed il limite massimo di ore
previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le
44 ore settimanali.
Con effetto dal primo gennaio 1969, agli impiegati delle aziende
industriali ed artigiane, con esclusione dei dirigenti, che siano
sospesi dall'impiego in dipendenza degli eventi calamitosi di cui al
primo comma, e' corrisposta un'indennita', ragguagliabile a giornata,
pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento
della sospensione stessa e comunque non eccedente lire 200.000
mensili.
Il trattamento di cui al comma precedente con decorrenza dal 6
novembre 1968 e' applicato, in caso di sospensione dal lavoro per le
stesse cause di cui ai precedenti commi, anche agli apprendisti delle
aziende industriali.
I datori di lavoro sono tenuti a versare, per ogni impiegato
ammesso al trattamento previsto dal presente articolo, un contributo
alla cassa integrazione guadagni pari al 25 per cento dell'indennita'
corrisposta.
Alla corresponsione dei trattamenti previsti dai precedenti commi
provvede la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria
con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre
1968, n. 1115.
Detti trattamenti sono corrisposti per la durata di 3 mesi e
possono essere prolungati per i periodi e con le modalita' di cui al
secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Per le modalita' di corresponsione dei trattamenti previsti dal
presente articolo, nonche' di versamento del contributo posto a
carico dei datori di lavoro di cui al comma quarto, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre
1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 12 agosto 1947, n. 869".
"Art. 15-ter. - E' riconosciuta la qualita' d'infortunati del
lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza delle calamita'
naturali verificatesi nell'ultimo quadrimestre del 1968 ed ai
deceduti nel corso dei medesimi eventi.
Agli invalidi ed ai superstiti e' concessa, rispettivamente, una
rendita vitalizia di invalidita' o una rendita di riversibilita'
secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro
gli infortuni.
Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e
vengono rimborsate annualmente dallo Stato".
All'articolo 20, primo comma, le parole: "entro il termine di 30
giorni dalla data del presente decreto" sono sostituite dalle altre:
"entro il 31 marzo 1969".
L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai
precedenti articoli 15, 15-ter, 16 e 19 e' assunto a carico dello
Stato nel limite di spesa di lire 900.000.000.
Detta somma, che sara' iscritta nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
finanziario 1968, sara' ripartita fra le gestioni interessate, a
copertura della spesa effettivamente sostenuta, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per il tesoro".
All'articolo 22, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative
agricole e di conduzione associate, i cui terreni, in conseguenza
degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui al primo
comma dell'articolo 1, siano stati in tutto o in parte sommersi dalle
acque o comunque alluvionati o abbiano subito frane o smottamenti,
sono concesse le provvidenze di cui agli articoli 14, 15 e 16 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine e' autorizzata la
spesa di lire 800 milioni che sara' iscritta nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'esercizio finanziario 1968, in aumento all'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 25, primo comma, lettera a) del predetto
decreto-legge.
E' altresi' autorizzata la spesa di lire 300 milioni, che sara'
iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968,
per rimborso all'Ente nazionale risi, ai conduttori di aziende
agricole, alle cooperative agricole e loro consorzi delle spese di
riessiccazione, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio sostenute per
interventi atti ad evitare il deterioramento del riso e del risone
danneggiati dalle acque alluvionali, comprese le spese per agevolare
l'ammasso volontario del risone danneggiato o deteriorato dalle acque
alluvionali";
nel terzo comma, le parole: "dell'autunno 1968" sono sostituite
dalle altre: "verificatisi nel periodo di cui al primo comma
dell'articolo 1".
All'articolo 25, secondo comma, le parole: "750 milioni" sono
sostituite dalle altre: "650 milioni".
All'articolo 26, terzo comma, le parole: "entro 150 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
altre: "entro il 30 giugno 1969".
All'articolo 33, il secondo comma e' soppresso.