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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione a favore dell'Ente acquedotti
siciliani di contributi straordinari annui di lire 1.300.000.000, per
ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973, a copertura delle
spese sostenute o da sostenere per il perseguimento dei fini
istituzionali, per l'esecuzione di opere di manutenzione
straordinaria, per il ripianamento dei bilanci, nonche' per il
pagamento dei ratei d'ammortamento sui mutui assunti o da assumere
per l'estinzione di passivita' esistenti al 31 dicembre 1968,
documentate a bilancio.
Una relazione sull'andamento dell'Ente dovra' essere allegata ogni
anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici.
La relazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione
dell'Ente acquedotti siciliani, unitamente al conto consuntivo.
La prima relazione dovra' contenere un piano di risanamento della
gestione entro il 1973.
Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli
anni finanziari dal 1969 al 1973.