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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Entro il limite della somma di lire 10 miliardi a carico dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1969, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a
somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli
importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n.
1470, dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 342, e
dall'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito
nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nuovi fondi destinati alla
concessione di finanziamenti ai sensi della predetta legge 18
dicembre 1961, n. 1470.
I finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n.
1470, e successive modificazioni, possono essere destinati anche per
la rilevazione e la gestione di aziende o di stabilimenti industriali
temporaneamente inattivi, al fine di consentire negli stessi la
ripresa dell'attivita' lavorativa ed il mantenimento dell'occupazione
operaia.