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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I primi referendari della Corte dei conti che siano dichiarati
promovibili negli scrutini di promozione a consigliere o vice
procuratore generale, effettuati nei modi e nelle forme di cui alla
legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ma che non possano conseguire la
promozione per mancanza di posti nelle dette qualifiche, sono
promossi nell'ordine di merito determinato dalla 1ยช sezione del
Consiglio di presidenza, consigliere o vice procuratore generale in
soprannumero, qualora abbiano superato di un biennio il periodo di
anzianita' di servizio prescritto per la promozione stessa
dall'articolo 10, comma terzo, della succitata legge.