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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I quadri XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e
XII - ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto, riportati
nell'allegato A annesso alla legge 18 febbraio 1963, n. 165, sono
sostituiti da quelli riportati nell'allegato alla presente legge.
Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei
ruoli suindicati, stabiliti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165,
sono sostituiti da quelli indicati nella colonna 4 dei quadri
allegati alla presente legge.