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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive
modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, dopo la
lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) armare le unita' navali assegnate al servizio delle
capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del
naviglio militare, nonche' farne assumere il comando, per
l'assolvimento dei compiti di Istituto, a propri ufficiali che
abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso
o che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare,
in possesso, gli uni e gli altri, dei requisiti prescritti per
l'esercizio del comando navale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - GUI - E. COLOMBO
- V. COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA