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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233,
recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle
alluvioni dell'autunno 1968, con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e
l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro
per il tesoro, sentite le amministrazioni delle province interessate,
alle quali e' assegnato un termine di 20 giorni per la risposta, sono
indicati i comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti, frane e
mareggiate verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, ai quali
si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22,
23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.
"I comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente
comma che non siano gia' compresi nei decreti suddetti possono
richiedere di esservi inclusi, con domanda da presentare al
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
La domanda e' corredata dal parere dell'amministrazione
provinciale e ad essa e' allegata una relazione del genio civile".
All'articolo 2:
al primo comma, nell'elenco dei comuni della provincia di
Vercelli e' aggiunto in fine il comune di "Massazza";
al secondo comma, dopo la parola: "seguenti" e' aggiunta l'altra:
"ulteriori".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto
di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti; ove non
esistano piani urbanistici, il piano e' valido per dieci anni dalla
data di approvazione.
"Esso e' adottato dal comune con procedura d'urgenza e la
deliberazione e' assoggettata al solo controllo di legittimita'
dell'organo tutorio. La deliberazione si ritiene approvata ove
quest'ultimo non si pronunci in via definitiva entro 30 giorni dalla
ricezione.
"Il piano e' approvato dal provveditore alle opere pubbliche,
sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro 60 giorni dalla
ricezione della relativa deliberazione comunale. Con il decreto di
approvazione il provveditore, su conforme parere del comitato tecnico
amministrativo e sentito il comune, puo' apportare al piano le
modifiche che non siano tali da incidere sui criteri di impostazione
del piano medesimo e che siano riconosciute indispensabili per
assicurare una piu' organica e razionale ricostruzione.
"Le deliberazioni comunali e l'atto di approvazione sono affissi,
congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e in
quella del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di 15
giorni, al termine dei quali il piano e' esecutivo. Dell'affissione
e' data notizia anche mediante pubblicazione, a spese del comune, nel
foglio degli annunzi legali della provincia e in uno o piu'
quotidiani fra quelli localmente piu' diffusi.
"Il provvedimento di approvazione del piano e' definitivo.
"Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune
e chiunque ne puo' prendere cognizione a decorrere dalla data
iniziale di affissione della deliberazione comunale:
"L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica
utilita', di urgenza ed indifferibilita' per tutte le opere in esso
previste".
All'articolo 4, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"In caso di inosservanza del termine stabilito nel primo comma
dell'articolo 2, e qualora, anche prima della scadenza di tale
termine, il comune dichiari di non poter compilare il piano, questo
e' compilato dal provveditore alle opere pubbliche e trasmesso al
comune, il quale lo adotta e ne da' notizia con avviso affisso presso
la sede del comune stesso per la durata di 15 giorni, decorsi i quali
il piano e' esecutivo. Gli elaborati del piano sono depositati presso
la sede del comune e chiunque ne puo' prendere cognizione a decorrere
dalla data iniziale di affissione della deliberazione comunale.
Dell'affissione e' data notizia nei modi previsti dall'articolo 3,
quarto comma.
"La deliberazione comunale di adozione del piano costituisce atto
definitivo".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Gli impianti e le attrezzature delle imprese individuali e
sociali, delle societa' cooperative e dei consorzi, indipendentemente
dalla loro dimensione, dei settori industriale, commerciale,
artigianale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, nonche' gli
studi dei professionisti, danneggiati o distrutti, che non possano
essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario
trasferire in altra sede potranno godere delle provvidenze concesse
dal presente decreto, ove il nuovo insediamento sia previsto sulle
aree indicate nel piano di ricostruzione.
"Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato, emanato di concerto
con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sentite le
amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per
la programmazione economica, ai quali e' assegnato il termine di 30
giorni per le eventuali osservazioni, sia ritenuta necessaria la
ricostruzione al di fuori del territorio del comune, le provvidenze
sono estese agli stabilimenti che saranno trasferiti nel territorio
di comuni facenti parte della medesima valle o nel territorio di
comuni confinanti con comuni della valle stessa; questi ultimi sono
determinati con decreti emanati dai Ministri per i lavori pubblici e
per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentite le
amministrazioni dei comuni interessati ed il comitato regionale per
la programmazione economica, ai quali e' assegnato il termine di 30
giorni per le eventuali osservazioni".
Dopo l'articolo 5 e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis. - Quando la ricostruzione di un immobile debba
avvenire in sede diversa, secondo quanto previsto nel precedente
articolo, l'area occupata dal complesso immobiliare da trasferire
viene attribuita gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune
con decreto del prefetto, previa demolizione a cura e spese dello
Stato dell'edificio preesistente.
"Le aree destinate all'insediamento dei fabbricati da trasferire
sono espropriate a cura e spese dello Stato e cedute gratuitamente
agli aventi diritto, tenendo conto delle nuove esigenze di superficie
eventualmente derivanti dalle disposizioni vigenti. I provvedimenti
di assegnazione delle aree per la ricostruzione sono emessi dal
provveditore regionale alle opere pubbliche e sono definitivi. Il
trasferimento avviene con l'onere per l'assegnatario di portare a
compimento i lavori di costruzione del nuovo fabbricato entro tre
anni dalla data della effettiva messa a disposizione dell'area;
qualora, entro detto termine, la costruzione non sia realizzata, sono
ripetute a carico dell'assegnatario le spese sostenute dallo Stato
per l'acquisto della nuova area e per la quota-parte delle spese di
urbanizzazione, con detrazione del valore delle aree gia' occupate
dal complesso immobiliare da trasferire. In aggiunta agli importi da
ripetere sono corrisposti gli interessi legali.
"Il credito dello Stato per il rimborso di cui al comma precedente
e' assistito da diritto di prelazione graduato immediatamente dopo i
crediti di cui all'articolo 2770 del codice civile. Alla riscossione
si procede secondo le norme relative alla riscossione delle imposte
dirette.
"Le aree che nei piani di ricostruzione sono destinate ai servizi
pubblici o alle opere di urbanizzazione primaria, ove non siano gia'
di proprieta' dei comuni, sono espropriate a cura e spese dello Stato
e cedute gratuitamente ai comuni. Tutti gli atti a titolo oneroso o
gratuito posti in essere per l'attuazione di quanto previsto nel
presente articolo sono registrati e trascritti a tassa fissa. Per le
assegnazioni a titolo gratuito non si applica l'imposta sulle
donazioni.
"I diritti reali di godimento e le iscrizioni gravanti sulle aree
acquisite dal patrimonio comunale, ai sensi del primo comma, sono
trasferiti sulle aree assegnate per la ricostruzione di cui al
secondo comma. La relativa annotazione si effettua, a domanda di
qualunque interessato, in base a presentazione di certificato del
provveditore alle opere pubbliche, attestante che il nuovo terreno e'
stato assegnato per la ricostruzione in sostituzione di quello gia'
occupato dal complesso immobiliare da trasferire.
"Agli acquisti effettuati dallo Stato o dai comuni in base alle
disposizioni del presente decreto non si applicano le norme
dell'articolo 17 del codice civile.
"Le opere di urbanizzazione primaria necessarie per l'attuazione
dei trasferimenti di cui al primo comma sono eseguite a cura e spese
dello Stato".
L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi
natura e destinazione occorre il nulla osta dell'ufficio del genio
civile competente, il quale puo' negarlo, in base all'esame dei
relativi progetti, entro 60 giorni dalla loro presentazione, per
ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla
esecuzione di programmi di opere pubbliche che impediscano la
attuazione dei lavori previsti nei progetti predetti".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Le licenze edilizie gia' rilasciate per le costruzioni su aree
comprese anche parzialmente nel piano di ricostruzione decadono di
diritto.
"Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di
ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani
stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando sia
possibile la ricostruzione sulla medesima area o in area in cui il
piano di ricostruzione gia' adottato e in corso di approvazione lo
consenta, previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile,
ai sensi dell'articolo 6".
All'articolo 8, le parole: "non sia superiore a quella", sono
sostituite dalle altre: "non superi di oltre il 25 per cento quella".
All'articolo 9, le parole: "a seguito delle alluvioni e che siano
compresi nell'elenco di cui all'articolo 1", sono sostituite dalle
altre: "a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell'ultimo
quadrimestre, del 1968 e che siano indicati nei decreti di cui
all'articolo 1".
All'articolo 11, le parole: "delle alluvioni dell'autunno 1968"
sono sostituite dalle altre: "degli eventi calamitosi verificatisi
nel periodo di cui all'articolo 1";
allo stesso articolo, sono aggiunti i tre commi seguenti:
"Il termine indicato nel primo comma dell'articolo 11 del predetto
decreto-legge e' sostituito da quello di 180 giorni.
"Gli enti interessati dovranno far pervenire le domande di
intervento dello Stato, con la segnalazione dei danni subiti, ai
competenti uffici del genio civile entro il 30 giugno 1969.
"Il ripristino delle opere che sia a cura e spese dello Stato puo'
essere effettuato in sede piu' adatta o con struttura o dimensioni
diverse da quelle preesistenti, qualora sia necessario far
corrispondere le opere stesse ad esigenze idrauliche, idrogeologiche
od urbanistiche, o alle esigenze della tecnica moderna o della
programmazione economica".
All'articolo 12, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni del predetto articolo, i contributi
sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare
siano iscritti o abbiano titolo per essere iscritti nel catasto
rurale".
All'articolo 13, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"Le domande per la concessione dei contributi previsti
nell'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo
dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione da bollo, ai
competenti uffici del genio civile entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; quando si tratti di
fabbricati siti negli abitati da trasferire in altra sede a cura e
spese dello Stato, il termine decorre dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del relativo decreto di
trasferimento.
"Ove lo sgombero dei fabbricati venisse disposto successivamente
dall'autorita' competente, il termine per la presentazione delle
domande di cui al comma precedente, decorre dalla data dell'ordinanza
di sgombero".
Dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Le domande presentate entro 30 giorni dalla scadenza del termine
di cui all'articolo 8 del decreto-legge 11 novembre 1966, n. 976,
convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono prese in
considerazione in via di sanatoria".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"I provveditorati regionali alle opere pubbliche - previo
accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed
entita' del danno subito dall'immobile - possono corrispondere ai
proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma
presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50 per cento
del contributo stesso ove l'importo delle spese di riparazione o
ricostruzione superi le lire 2.500.000 ed al 60 per cento ove
l'importo stesso non superi tale somma".
L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Per le espropriazioni da effettuare per la esecuzione del presente
decreto si applicano le norme di cui agli articoli 12 e 13 della
legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
Per la determinazione dell'indennizzo e' assunto come valore venale
il valore di mercato alla data dell'evento calamitoso".
L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"Le convenzioni per l'affidamento, a liberi professionisti e ad
enti, di incarichi di studio e di progettazione di competenza
dell'amministrazione dei lavori pubblici, per le opere da effettuarsi
in applicazione del presente decreto, sono stipulate, sentito il
proprio comitato tecnico-amministrativo, dai competenti organi
decentrati dell'amministrazione stessa.
"Le spese relative gravano sugli stanziamenti per la esecuzione
delle opere".
L'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli
5-bis, 11 e 12, e' autorizzata la spesa di lire 54.000 milioni, da
iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno
finanziario 1968 e di lire 49.000 milioni per l'anno finanziario
1969.
"A valere sulla somma di lire 49.000 milioni relativa all'anno
finanziario 1969, sara' provveduto, fino alla concorrenza di lire 500
milioni, al ripristino ed alla riattivazione dei canali demaniali
Cavour ed Elena, nonche' dei relativi influenti e defluenti: Il
Ministro per il tesoro provvede, con propri decreti, al trasferimento
dei fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici a quello del Ministero delle finanze".
All'articolo 17:
al primo comma le parole: "13.200 milioni" sono sostituite dalle
altre: "15.200 milioni";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"La maggiore somma di lire 10.000 milioni sara' stanziata nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in
ragione di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire
2.000 milioni per l'anno finanziario 1969".
All'articolo 19, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la spesa di lire 1.250 milioni, da iscriversi nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato,
nelle circoscrizioni territoriali di competenza degli uffici del
genio civile per le opere marittime di Genova, Ravenna, Trapani e
Ancona:".
All'articolo 20, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade
classificate statali nei compartimenti per la viabilita' di Genova,
Torino, Milano, Bolzano, Napoli e Bari, comprese le opere di
consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennita' di
espropriazione, e' autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni in
ragione di lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire
12.000 milioni per l'anno finanziario 1969".
Dopo l'articolo 20 e' aggiunto il seguente:
"Art. 20-bis. - Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad
acquistare ed installare presso i suoi organi periferici
apparecchiature destinate alla segnalazione, anche a distanza, dei
dati di rilevamento idrometeorologici. Alla relativa spesa, e fino
alla concorrenza di lire 200 milioni, si fara' fronte con gli
stanziamenti di cui all'articolo 16 del presente decreto".
All'articolo 21:
al primo comma, primo periodo, le parole "Per il ripristino dei"
sono sostituite dalle altre: "In relazione ai" e le parole:
"nell'autunno 1968" sono sostituite dalle altre: "nell'ultimo
quadrimestre del 1968";
al numero 1) le parole "5 miliardi" sono sostituite dalle altre
"5.500 milioni";
il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) lire 9.500 milioni per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica e di bonifica montana, nonche' delle opere ed impianti di
carattere collettivo, ai termini dell'articolo 8 della legge 21
luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni. Di
detta somma non meno di lire 1.500 milioni saranno destinate al
ripristino delle opere di bonifica montana. Possono essere eseguiti
lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.
Per il ripristino o la sistemazione delle strade poderali e
interpoderali, piano viabile, opere d'arte, di cui alla lettera b)
del primo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739,
gli interessati sono autorizzati dall'ispettorato provinciale per la
agricoltura competente per territorio a provvedere direttamente con
contributi fino ad un massimo di lire 600 mila per le strade
interpoderali e di lire 300 mila per quelle poderali. A tale scopo il
presidente del consorzio, ove questo sia legalmente costituito o un
delegato degli utenti della strada interessata dovra' produrre
apposita domanda in carta libera all'ispettorato provinciale per
l'agricoltura con firma autenticata dal sindaco o da un pubblico
ufficiale".
Dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Le sovvenzioni previste al comma precedente sono concesse nella
misura massima di 450.000 lire per ettaro di terreno investito a
colture viticole, frutticole, orticole, quando, oltre alle perdite
delle anticipazioni colturali, siano necessari lavori di
risistemazione superficiale del terreno.
"Ai conduttori delle aziende agricole i cui terreni per effetto
delle calamita' verificatesi nell'autunno 1968 non abbiano potuto
essere seminati nell'annata agraria 1968-69 con la conseguente
perdita totale del reddito, oltre alla sovvenzione per la perdita
delle anticipazioni colturali e' concesso un indennizzo di 120.000
lire per ettaro".
Al secondo comma, le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:
"a) lire 2.000 milioni per la concessione del concorso statale
negli interessi e del contributo nella rata di ammortamento dei
prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito
nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Le annualita' relative saranno
iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.000 milioni per
ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento alla
autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del citato
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;
"b) lire 1.000 milioni per la concessione del concorso statale
negli interessi sui prestiti di esercizio di cui all'articolo 2 della
legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1969
al 1973, in aumento alla autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79,
convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241";
al terzo comma, le parole: "di cui ai punti 1), 2) e 3) e alla
lettera a)" sono sostituite dalle altre: "di cui ai punti 1) e 3) del
primo comma ed alla lettera a) del secondo comma".
All'articolo 22:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"I soggetti di cui all'articolo 5 che hanno subito danni a
seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui
all'articolo 1 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi,
cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i
decreti previsti nell'articolo 1 sono ammessi a beneficiare, in
relazione alle loro specifiche caratteristiche, delle provvidenze di
cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-bis, 41,
41-bis, 41-ter, 42, 43, 43-bis e 47-bis del decreto-legge 18 novembre
1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre
1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli oneri
di spesa graveranno sui "Fondi" previsti dagli articoli citati dal
suddetto decreto";
il terzo comma e' soppresso.
All'articolo 23, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"La garanzia suddetta si esplica nella misura del 95 per cento
della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella misura
dell'80 per cento per l'eccedenza"".
L'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
"Le imprese che usufruiscono del concorso statale nel pagamento
degli interessi quale e' previsto dal decreto-legge 18 novembre 1966,
n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966,
n. 1142, decadono dal beneficio ove cessino volontariamente la loro
attivita' ed a partire dal momento di cessazione di tale attivita'
oppure qualora senza il consenso dell'istituto finanziatore
modifichino la propria composizione o struttura giuridica, in modo
tale da diminuire la portata delle garanzie a favore degli istituti
finanziatori. Decadono inoltre dal beneficio della restituzione
rateale. Tuttavia gli istituti finanziatori, d'intesa con il
Mediocredito centrale, potranno loro accordare di provvedere al
rimborso secondo piani di pagamenti dilazionati, ferma restando la
garanzia sussidiaria di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142".
All'articolo 25:
il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Alle imprese tessili, industriali e artigianali, ubicate nei
territori dei comuni che appartengono alle province di Novara e
Vercelli e Cuneo, indicati nei decreti di cui al precedente articolo
1, i cui impianti siano stati distrutti o danneggiati dagli eventi
calamitosi verificatisi nell'ultimo quadrimestre del 1968, nonche' a
quelle risultanti da concentrazione o fusione delle stesse, i
finanziamenti sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un
periodo di preammortamento non superiore a 3 anni";
il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Gli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale e con la Cassa per il credito alle imprese
artigiane, sono autorizzati ad effettuare, anche in deroga a
disposizioni legislative o statutarie, i finanziamenti di cui al
presente articolo e ad erogare ai mutuatari, nelle more del
completamento della documentazione di rito, fino al 20 per cento del
prestito deliberato. La durata delle operazioni compiute dal
Mediocredito centrale e dalla Cassa per il credito alle imprese
artigiane, ai sensi del presente articolo, puo' estendersi fino a 15
anni.
"Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse
anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti o
danneggiati, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che
vengano installati nei territori di cui al primo comma e alle
condizioni stabilite dall'articolo 5 del presente decreto.
"Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le
scadenze indicate all'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966,
n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n.
1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969,
1970 e 1971.
"I finanziamenti di cui al primo comma possono essere maggiorati
di un importo non superiore al 10 per cento dei finanziamenti stessi
qualora l'istituto lo ritenga necessario in relazione alla situazione
finanziaria dell'azienda".
L'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
"Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'articolo 5
del presente decreto la garanzia prevista dall'articolo 38 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 95
per cento della perdita sofferta fino a lire trenta milioni e nella
misura dell'80 per cento per l'eccedenza".
All'articolo 27 e' aggiunto il seguente comma:
"Ove lo sgombero di stabilimenti non danneggiati o danneggiati
solo parzialmente per ragioni idrauliche o idrogeologiche venga
disposto successivamente al 31 dicembre 1969 dall'autorita'
competente, il termine per la presentazione delle domande di
finanziamento di cui al comma che precede e' fissato in giorni 180
dalla data della ordinanza di sgombero".
All'articolo 33, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e
dell'artigianato, nonche' alle piccole industrie con un massimo di 20
dipendenti, danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi nel
periodo di cui all'articolo 1, e' corrisposto un contributo, a fondo
perduto, di lire 500.000";
al terzo comma, le parole: "non dovesse risultare iscritta", sono
sostituite dalle altre: "non sia iscritta"; la parola: "provvedere"
e' sostituita dalla parola: "procedere".
All'articolo 34, primo comma, le parole: "dalle alluvioni
dell'autunno 1968", sono sostituite dalle altre: "dagli eventi
calamitosi verificatisi nel periodo di cui all'articolo 1".
All'articolo 35, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni
autorizzata con l'articolo 23 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n.
1232, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene accordata
una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 4.000 milioni per far
fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti
danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi nel periodo di cui
all'articolo 1, anche con le eventuali modifiche necessarie a
prevenire danni della stessa natura e per far fronte alle spese da
sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e
riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostituzione delle
scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi
sostitutivi sui tronchi di linea interrotti, nonche' per gli
indennizzi dovuti".
All'articolo 37, le parole "dal settembre al novembre 1968", sono
sostituite dalle altre "nel periodo di cui all'articolo 1".
All'articolo 38:
i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:
"Ai comuni compresi nei territori indicati nei decreti del
Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma
dell'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, ed alle
amministrazioni provinciali nel cui territorio sono compresi, e'
concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori
entrate derivanti da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o
in parte, relativamente all'ultimo trimestre del 1968 e all'intero
anno 1969, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti
alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dalle calamita'
indicate nel predetto decreto-legge, nonche' delle minori entrate
derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura
da riscuotersi in partita di giro ai sensi dell'articolo 9 della
legge 4 marzo 1958, n. 174 e successive modificazioni.
"La misura del contributo e' determinata in base alle entrate
accertate nel 1968, per i tributi riscuotibili mediante ruolo e per
il contributo speciale di cura, e in base al gettito nell'anno 1967,
aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio, per
le imposte di consumo.
"Analogo contributo, in relazione alle minori entrate derivanti
dalle cause indicate al primo comma, per l'ultimo bimestre dell'anno
1966 e l'intero anno 1967, e' concesso ai comuni compresi nei
territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica
emanati o da emanarsi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 9
novembre 1966, n. 914, ed alle amministrazioni provinciali nel cui
territorio tali comuni sono compresi. Sono conseguentemente abrogati
i commi primo e secondo dell'articolo 52 del decreto-legge 18
novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142.
"La concessione dei contributi previsti nel presente articolo e'
disposta con decreto del Ministro per l'interno, da emanarsi entro 60
giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno della
deliberazione dei consigli comunali o provinciali interessati,
sottoposta all'approvazione dell'organo di controllo competente ad
approvare il bilancio di previsione".
Dopo l'articolo 38 e' aggiunto il seguente:
"Art. 38-bis. - Gli enti locali, comuni e province, sono
autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le
tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori
introiti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 18 dicembre
1968, n. 1232.
"Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese
correnti per i ratei dei mutui scadenti nell'ultimo bimestre del 1968
e nel primo, secondo, terzo, quarto bimestre del 1969.
"Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato e al
relativo onere si fara' fronte con lo stanziamento di cui
all'articolo 38".
All'articolo 39, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.100 milioni da
inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario
1968 e di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1969, per
provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del
fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 1".
All'articolo 40, in fine, le parole: "dalle alluvioni dell'autunno
1968" sono sostituite dalle altre: "dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 1".
L'articolo 41 e' sostituito dal seguente:
"Le merci vincolate alla finanza, anche se temporaneamente
importate, vengono esonerate dal pagamento dei dazi e degli altri
diritti di confine, per le quantita' di esse distrutte o gravemente
deteriorate in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei
comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del presente
decreto".
Dopo l'articolo 41 e' aggiunto il seguente:
"Art. 41-bis. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
Ministro da lui delegato curera' la convocazione di riunioni
consultive semestrali, cui parteciperanno i sindaci dei comuni
danneggiati, i presidenti delle amministrazioni provinciali, i
presidenti delle camere di commercio, i rappresentanti provinciali
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
delle zone colpite, nonche' il presidente del Comitato regionale
della programmazione, per esaminare lo stato di attuazione del
presente decreto".
All'articolo 42, al primo comma, le parole: "130.600 milioni" sono
sostituite dalle altre: "140.600 milioni".
Dopo l'articolo 43 e' aggiunto il seguente:
Art. 43-bis. - Per i provvedimenti previsti dal presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto-legge 18
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23
dicembre 1966, n. 1142".
All'articolo 44, secondo comma, le parole: "di lire 52.300 milioni
e lire 130.600 milioni" sono sostituite dalle altre: "in ragione di
lire 52.300 milioni e lire 140.600 milioni".
All'articolo 46, il secondo comma e' soppresso.