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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata a
contrarre mutui, anche obbligazionari, fino alla concorrenza di un
ricavo netto di lire 32 miliardi per provvedere al finanziamento
occorrente per le ulteriori necessita' inerenti il completamento,
l'attrezzatura e la funzionalita' dell'autostrada Salerno-Reggio
Calabria.
I mutui di cui al precedente comma sono ripartiti in egual misura
negli esercizi finanziari 1969 e 1970.
Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le
disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 luglio 1961, n. 729,
della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche, e
della legge 14 marzo 1968, n. 262.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - NATALI -
COLOMBO - CARON
Visto, il Guardasigilli GAVA