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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di
lire 1.562.500.000, controvalore di dollari 2.500.000, per la
partecipazione dell'Italia per l'anno 1967 al Programma delle Nazioni
Unite per lo sviluppo.