Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni
ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1
agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante
il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di
detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito
dall'articolo 201 del codice di procedura penale.