Legge Ordinaria n. 743 del 13/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1969 n. 281)
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  5  della legge 6 agosto 1966, n. 625, e' sostituito dal
seguente:
  "Ai  mutilati e invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei
cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa,
non  di  natura  psichica,  nella  misura  superiore  ai due terzi e'
concesso,  a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno,
un  assegno mensile di assistenza nella misura di lire 8.000, elevato
a lire 12.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
30   aprile   1969,  n.  153,  recante  revisione  degli  ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
  Agli  effetti  del  presente  articolo  l'incapacita' lavorativa e'
quella  derivante da minorazioni congenite o acquisite, non di natura
psichica  e  non  dipendenti  da  cause  di  guerra,  di  lavoro o di
servizio.
  Le  condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno
sono  quelle  stabilite dall'articolo 26 della citata legge 30 aprile
1969, n. 153.
  L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento e coloro che
siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
  A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, o rendite di qualsiasi
natura o provenienza di importo inferiore alle lire 12.000, l'assegno
di cui al primo comma e' ridotto in misura corrispondente all'importo
del trattamento gia' goduto.
  Con  la  mensilita'  relativa  al  mese  di dicembre e' concesso un
tredicesimo  assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione
alle mensilita' corrisposte nell'anno.
  La  concessione  dell'assegno  e'  autorizzata, previo accertamento
delle condizioni di cui ai commi precedenti, dal comitato provinciale
di   assistenza   e   beneficenza   pubblica,   del  quale  fa  parte
limitatamente    all'applicazione    della    presente    legge,   un
rappresentante   dell'Associazione   nazionale  mutilati  e  invalidi
civili,   nominato   con   decreto   del   prefetto  su  designazione
dell'associazione stessa.
  Avverso  la  decisione  del comitato provinciale l'interessato puo'
presentare  ricorso  in  carta  semplice al Ministero dell'interno 30
giorni dalla notifica".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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