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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 1 marzo 1965, n. 121,
e' sostituito dal seguente:
"L'ufficiale nella riserva di cui al comma precedente che risulti
vincitore del concorso consegue la nomina col grado e l'anzianita'
posseduti. Nei suoi riguardi, ai fini della promozione a maggiore, il
periodo di permanenza nel grado di capitano, di cui all'articolo 7
della presente legge, e' ridotto a 4 anni".