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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, entro
il limite di spesa di un miliardo, alla costruzione di nuovi edifici
ed ai lavori di riassetto, sistemazione ed ampliamento della scuola
allievi sottufficiali e guardie forestali in Cittaducale, nonche'
alla costruzione di alloggi; da dare in uso, a titolo oneroso, per il
periodo di servizio prestato sul posto, al personale con famiglia
destinato alla scuola stessa.
La spesa di cui al precedente comma sara' stanziata nel bilancio
del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 700 milioni
nell'anno finanziario 1969 e di lire 300 milioni nell'anno
finanziario 1970.