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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici
deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti
locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di
tutela, sono mantenuti, limitatamente al personale in servizio a tale
data, anche nei casi ove per i provvedimenti concessivi di detti enti
sia intervenuto l'annullamento ex articolo 6 del testo unico 3 marzo
1934, n. 383.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - RESTIVO
Visto, il
Guardasigilli: GAVA