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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei quadri di classificazione del personale dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato sono istituiti due gruppi di personale
dell'esercizio, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, quarto
comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, comprendenti,
rispettivamente, le qualifiche di ausiliario, gestore, gestore di la
classe e gestore capo e le qualifiche di guardiano e guardiano di la
classe.
Con proprio decreto il Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile provvedera' ad includere le qualifiche di cui al precedente
comma nel quadro di equiparazione del personale ai fini gerarchici,
disciplinari e dei cambi di qualifica.