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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, si
applica anche agli insegnanti che siano forniti del requisito di
almeno un anno di insegnamento compiuto a partire dall'anno
scolastico 1961-62 con qualifica non inferiore a "buono", e abbiano
conseguito l'abilitazione in sessioni di esame indette entro il 10
agosto 1967.
Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma
precedente e conseguano l'abilitazione a seguito della sessione di
esame indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui
validita' viene estesa alla scuola media secondo le norme stabilite
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini dell'immissione in ruolo,
nelle graduatorie nazionali previste dall'articolo 7 della legge 25
luglio 1966, n. 603.
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a consentire,
con propria ordinanza, a coloro che abbiano inoltrato regolare
domanda per essere ammessi a sostenere le prove previste
dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, la presentazione
dei documenti attestanti i titoli di servizio acquisiti anche
successivamente alla data del 15 febbraio 1968, ai fini della
relativa valutazione per l'inserimento nelle graduatorie menzionate
nel comma precedente.