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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le esigenze previste dalla presente legge e relative agli
interventi per l'esecuzione delle opere di presidio e per il
definitivo consolidamento della torre pendente di Pisa, e'
autorizzata la spesa di lire tre miliardi e duecento milioni cosi'
ripartita:
esercizio 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . lire 700 milioni
esercizio 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.250 milioni
esercizio 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1.250 milioni
Le relative somme sono iscritte negli stati di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi ed il
periodo suddetti.