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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di
assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A, ed alla lettera
A-bis, nn. 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968,
n. 313, e' concesso - a decorrere dal 1 gennaio 1969 - un assegno
speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e
di lire 1.200.000.