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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n.
570, e' modificato come segue:
"I magistrati di cui al secondo e al terzo comma, in quest'ultimo
caso previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della
magistratura, sono nominati magistrati di corte d'appello, con
decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di
compimento dell'anzianita' di cui all'articolo 1, sempre che non
abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto
della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Tuttavia, per i magistrati che
hanno maturato l'anzianita' di cui all'articolo 1 entro il 1962, la
nomina alla nuova qualifica decorre dal 31 dicembre 1962".