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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e
sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado,
saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere di
una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro
stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali tesi
ad accentuare la componente culturale nel primo biennio
professionale.
Parimenti a fini di sperimentazione e sino alla riforma
dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di
idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalita' indicate nel
comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti
professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque
anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai
giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola
secondaria di secondo grado quinquennale.
I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche
presso sedi di istituti tecnici.
I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente
articolo non potranno superare il numero di cinquanta; i corsi di cui
ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero
di trecentocinquanta.
I risultati della sperimentazione saranno valutati dalla
commissione di cui al primo comma e le sue conclusioni saranno
comunicate al Parlamento.