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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti
dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo
sostituito dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, a
favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore,
Soverzene, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais, Andreis e
Barcis, nonche' delle rispettive amministrazioni provinciali,
prorogata fino al 31 dicembre 1968 con l'articolo 2 del decreto-legge
14 dicembre 1965, n. 1333, convertito in legge con la legge 9
febbraio 1966, n. 20, e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre
1970.